Accordi verticali di distribuzione e resale price maintenance
Con una recente sentenza (29 giugno 2023, causa C-211/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in materia di accordi verticali di distribuzione, ed in particolare sulla possibilità di configurare in via automatica un danno alla concorrenza (con conseguente condanna dell’impresa) in ipotesi di accordo tra fornitore e distributori per la fissazione di un prezzo di rivendita minimo (cd. “resale price maintenance”).
La Corte di Lussemburgo nega l’applicazione automatica, al caso di specie, del principio generale per cui “in ipotesi di oggetto anticoncorrenziale dell’accordo non è necessario indagarne gli effetti”, ritenendo piuttosto che, considerata anche la minor dannosità alla concorrenza delle restrizioni verticali, la “resale price maintenance” non sia soggetta ad un divieto “di per sé”, bensì richieda l’accertamento, caso per caso, di una sufficiente dannosità della pratica (ad esempio, in base al contesto economico-giuridico in cui si inserisce e agli obiettivi che persegue).
La pronuncia ha attirato l’attenzione della dottrina che, parlando di “cambiamento epocale”, evidenzia come “la scelta di praticare la resale price maintenance si apre a interpretazioni assai lontane dalla prava volontà di praticare prezzi sovracompetitivi”, laddove ad esempio l’imposizione di prezzi di rivendita minimi da parte del produttore risponda alla necessità di ripartire tra i propri distributori le spese per i servizi post-vendita rivolti ai consumatori (R. Pardolesi e F. Vessia, Imposizione del prezzo di rivendita: Leegin atterra in Europa!, in il Foro Italiano, n. 10/2023), senza integrare, in tal caso, condotta anticompetitiva.
Tra le altre questioni di diritto affrontate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è interessante segnalare anche l’affermazione per la quale la comune volontà delle parti di fissare prezzi minimi di rivendita “può risultare sia dalle clausole del contratto di distribuzione di cui trattasi … sia … dall’eventuale esistenza di un assenso, esplicito o tacito, da parte dei distributori ad un invito a rispettare prezzi minimi di rivendita”.
In tal modo, la Corte di Lussemburgo avalla la fictio iuris che riconosce alla imposizione unilaterale del prezzo di rivendita dal fornitore ai distributori valenza (anche) giuridica di “consenso tacito” (in inglese “meeting of the minds”).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62022CJ0211&qid=1702550075728