Contratto autonomo di garanzia e Clausole Vessatorie
Con una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 5423 del 18 febbraio 2022), è stata esaminata in sede di legittimità la questione riguardante la possibilità di ritenere vessatoria la clausola – contenuta in un contratto autonomo di garanzia nel quale il ruolo del garante è stato assunto da un consumatore – in forza della quale al garante è esclusa la facoltà di proporre le eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale.
Gli ermellini, dopo aver ribadito che, in via generale, con riferimento alla qualificazione di un rapporto di garanzia quale contratto autonomo di garanzia, assume prioritario rilievo la previsione della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” (in quanto incompatibile con il vincolo di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione), ed aver confermato che, in tale ipotesi, al garante è comunque sempre consentita l’exceptio doli (ossia far valere una condotta abusiva del creditore), si soffermano ad analizzare il rapporto tra garanzia autonoma e consumatore.
La Suprema Corte, in passato, aveva sancito che, in presenza di un tale tipo di contratto, il requisito della qualità di consumatore doveva riferirsi all’obbligazione garantita; ora, invece, il Supremo Collegio è giunto ad affermare, sia con riferimento al contatto di fideiussione sia rispetto al contratto autonomo di garanzia, che i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto in questione, senza doversi far questione del contratto principale.
Detto ciò, i giudici di legittimità hanno pertanto ammesso la possibilità dell’assoggettamento alla presunzione di vessatorietà (sancita dall’art. 33, lett. t, cod. consumo) della clausola, contenuta in un contratto autonomo di garanzia, che priva il garante della facoltà di proporre eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore principale, con la conseguenza che, nel caso in cui tale presunzione non sia superata, detta clausola è nulla (e non l’intero contratto).
In tali termini, secondo la Suprema Corte, non sussiste alcun impedimento ad applicare la disciplina sulle clausole vessatorie ai contratti atipici (quale il contratto autonomo di garanzia), e ciò anche alla luce dei “considerando” nn. 10 e 13 della direttiva 93/13/CEE, dai quali si evince che: i) “le regole uniformi sulle clausole abusive da dettarsi dagli Stati membri debbano trovare applicazione a tutti i contratti, esclusi quelli espressamente indicati”; ii) “se il legislatore comunitario ha espresso il convincimento che i contratti disciplinati dalle legislazioni nazionali non contengono clausole abusive o presumibili tali, ha inteso […] sancire che alla direttiva invece soggiacciono gli schemi contrattuali atipici, qualora contenenti clausole abusive o presunte tali e ciò ancorché si tratti di clausole che, per così dire, esprimano proprio l’atipicità della figura contrattuale”.
In conclusione, la Suprema Corte è giunta ad affermare i seguenti principi di diritto: “La disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo trova applicazione anche ai contratti atipici e ciò, quanto alla previsione dell’articolo 36, comma 1, anche là dove la clausola accertata come abusiva esprima il profilo di atipicità del contratto. In relazione al contratto atipico di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, l’accertamento dell’eventuale posizione di consumatore del garante deve avvenire con riferimento ad esso e non sulla base del contratto garantito e nel caso di riconoscimento al garante della posizione di consumatore è applicabile a sua tutela la disciplina degli articoli 33, 34, 35 e 36 Codice del Consumo ed in particolare la previsione dell’articolo 33, lettera t) e ciò, quanto alla clausola di limitazione della proponibilità di eccezioni, sia con riferimento alle limitazioni inerenti ad eventuali eccezioni relative allo stesso contratto di garanzia, sia con riferimento all’esclusione della proponibilità di eccezioni relative all’inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore garantito, con la conseguenza che in quest’ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi del citato articolo 36, comma 1 ed il garante potrà opporre dette eccezioni.”