Principi in materia di obbligazioni solidali
Con una recente sentenza (n. 28044 del 14 ottobre 2021), la Corte di Cassazione ha affermato alcuni principi in materia di obbligazioni solidali.
In particolare, la fattispecie affrontata dalla Corte riguarda la ipotesi di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di più soggetti (condebitori solidali) ed opposto solo da alcuni di essi. In particolare, la questione oggetto del pronunciamento attiene alla verifica circa la ammissibilità della proposizione di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. da parte di uno dei condebitori solidali che non aveva interposto opposizione al decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie vi erano tre condebitori, due dei quali (dopo aver estinto per intero il debito) avevano effettivamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. deducendo l’avvenuto pagamento. Il terzo coobbligato non si era invece opposto al decreto ingiuntivo, limitandosi , una volta ricevuta la notifica del precetto, ad interporre opposizione all’esecuzione.
Nel decidere la questione, i giudici di legittimità hanno colto l’occasione per affrontare anche portata e perimetro della efficacia di giudicato riconosciuta al decreto ingiuntivo che non venga opposto nei termini previsti dalla legge. Si legge: “il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l’esistenza e l’ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto”.
In particolare, la Corte di Cassazione si è concentrata sulla applicazione della eccezione ex art. 1306, co. 2, c.c. (per il quale i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questo ed un diverso debitore in solido).
I giudici di legittimità, hanno rilevato che: i) “il creditore … ha diritto di pretendere il pagamento dell’intero suo credito, ma una sola volta”, in quanto diversamente si configurerebbe una condotta contraria a buona fede (abuso del processo); ii) anche in sede di opposizione all’esecuzione, l’integrale estinzione della pretesa creditoria “costituisce una mera difesa e non una eccezione in senso stretto, atta a paralizzare la pretesa avversaria senza porsi in contrasto con il principio del giudicato”; iii) non è corretto addossare al coobbligato in solido l’onere di opporsi tempestivamente al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. “per dedurre un pagamento estintivo del quale ben potrebbe, in ipotesi, non avere alcuna conoscenza”.
La sentenza si pone in linea con il precedente orientamento giurisprudenziale, analizzando, tuttavia, la questione della operatività del giudicato nelle obbligazioni solidali sotto il profilo interpretativo (meno esplorato) della preclusione del dedotto e del deducibile, quale effetto di un decreto ingiuntivo non opposto.