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Il Tribunale di Roma sospende l’esecuzione di delibera societaria

Importante pronuncia della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, Presidente Di Salvo.

Su istanza ex art. 2378 c.c., azionisti di minoranza di società per azioni, assistiti dal prof. Maurizio Pinnarò e dall’avv. Antonio Romei, chiedevano la sospensione della esecuzione di deliberazione dell’assemblea straordinaria, deducendo, in sintesi,  la violazione delle disposizioni in materia di attribuzione di “diritti diversi” ad alcuni soci; il mancato rispetto della procedura in tema di recesso; delega al C.d.A. di emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione quale abuso di maggioranza; illegittimità dell’o.d.g. formulato in modo generico ed ambiguo.

La vicenda è puntualmente esposta nel provvedimento di accoglimento totale 23 marzo 2021 che si trova qui allegato.

Questi i principali passaggi e princìpi:

I) La sospensione della efficacia di deliberazione impugnata è ammissibile finché la delibera mantiene la potenzialità di continuare a produrre effetti giuridici (alla cui inibizione è finalizzata la richiesta di sospensione). Tipico è il caso (affrontato nell’ordinanza cautelare) in cui i contenuti della deliberazione sono idonei ad incidere sulla vita organizzativa della società.

II) Sono “diritti diversi” quei diritti, speciali, attribuiti ad alcuni soci in possesso di determinati requisiti o che si trovano in certe condizioni.

III) L’attribuzione di tali diritti, relativamente al voto di lista per la nomina degli amministratori, insieme con la delega all’Organo gestorio di emettere obbligazioni con esclusione del diritto di opzione, consentirebbe a quest’ultimo di modellare, come ritiene, la compagine sociale, agevolando l’iniziativa solo di alcuni soci.

IV) Quando, come nel nostro caso, i “diritti diversi” concernono “diritti di voto o di partecipazione”, entra in gioco il diritto di recesso, la cui obliterazione rende illegittima la delibera.

V) Non va sorpresa la buona fede dei soci con una indicazione non chiara, ambigua e generica dell’ordine del giorno.

VI) Il rischio di grave menomazione dei diritti dei soci di minoranza rende prevalente, nella valutazione comparativa (art. 2378 c.c.), l’esigenza di sospendere l’efficacia della delibera.

 

Provvedimento 23 marzo 2021