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Giugno 2021

Come noto, una delle questioni che hanno maggiormente interessato il dibattito giuridico, conseguente alla normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, riguarda la sorte degli obblighi delle parti di un contratto di locazione commerciale nel caso in cui venga disposta (come è successo durante la fase di cd. lock-down) la chiusura temporanea dell’attività commerciale ivi svolta. Alla luce di ciò, vi segnaliamo due recenti pronunce del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, che affrontano il tema secondo due direttrici tra loro dissimili. (i) Tribunale di Milano sentenza n. 4355 del 18 maggio 2021. I Giudici meneghini, nella pronuncia in commento hanno

Importante pronuncia della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma, Presidente Di Salvo. Su istanza ex art. 2378 c.c., azionisti di minoranza di società per azioni, assistiti dal prof. Maurizio Pinnarò e dall’avv. Antonio Romei, chiedevano la sospensione della esecuzione di deliberazione dell’assemblea straordinaria, deducendo, in sintesi,  la violazione delle disposizioni in materia di attribuzione di “diritti diversi” ad alcuni soci; il mancato rispetto della procedura in tema di recesso; delega al C.d.A. di emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione quale abuso di maggioranza; illegittimità dell’o.d.g. formulato in modo generico ed ambiguo. La vicenda è puntualmente