Il patto fiduciario con oggetto immobiliare non necessita la forma scritta ad substantiam
Con una recente sentenza del 28 gennaio 2020 (depositata il 6 marzo 2020, R.G. n. 6459/2020) la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto il contrasto sorto tra le sezioni semplici in merito alla forma che deve rivestire il pactum fiduciae avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari. In questo contesto, ha preso altresì posizione sul profilo della natura della dichiarazione unilaterale del fiduciario contenente l’impegno a trasferire il bene a richiesta del fiduciante.
Pronunciandosi su entrambi i profili, le Sezioni Unite hanno statuito che il negozio fiduciario immobiliare, assimilabile al mandato ad acquistare, può essere validamente concluso oralmente e che la dichiarazione scritta del fiduciario, contenente l’impegno a trasferire l’immobile, deve essere qualificata come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., idonea a dispensare il fiduciante dalla prova del rapporto fondamentale.
In particolare, come osserva la Suprema Corte, “l’interrogativo sollevato dall’ordinanza interlocutoria è se possa ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario; più in particolare, se valida fonte dell’obbligazione di ritrasferire sia soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all’acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti.”
Prima di analizzare il caso di specie, le Sezioni Unite ripercorrono gli orientamenti (sia in dottrina che in giurisprudenza) sul tema sottoposto alla loro attenzione. Preliminarmente la Corte si è discostata dalla tradizionale assimilazione del negozio fiduciario alla figura del contratto preliminare, applicando analogicamente l’art. 1351 c.c.; afferma infatti la Corte che: “nel contratto preliminare… l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale, e lo precede; nel contratto fiduciario l’effetto reale viene prima, e su di esso si innesta l’effetto obbligatorio, la cui funzione non è propiziare un effetto reale già prodotto, ma conformarlo in coerenza con l’interesse altrui”.
Dopo aver confutato la tesi tradizionale, la Corte ha statuito che il pactum fiduciae è assimilabile alla figura del mandato senza rappresentanza all’acquisto di un bene immobile di cui all’art. 1706 c.c.: “quando pone l’accento sulla struttura e sulla funzione del pactum fiduciae, la giurisprudenza non esita a ricondurre al mandato senza rappresentanza il patto di trasferire al fiduciante il diritto acquistato dal fiduciario”; e ancora “la dottrina, dal canto suo, evidenzia come mandato e negozio fiduciario si presentino entrambi come espressioni della interposizione reale di persona … essa perviene alla conclusione che tale posizione può essere qualificata come mandato o come fiducia, ma che le norme applicabili sono comunque le stesse.”
In particolare, la Corte afferma che: “Inoltre, l’obbligo nascente dal contratto preliminare si riferisce alla prestazione del consenso relativo alla conclusione di un contratto causale tipico (quale la vendita), con la conseguenza che il successivo atto traslativo è qualificato da una causa propria ed è perciò improntato ad una funzione negoziale tipica; diversamente, nell’atto di trasferimento del fiduciario – analogamente a quanto avviene nel mandato senza rappresentanza (art. 1706 c.c., comma 2) – si ha un’ipotesi di pagamento traslativo, perché l’atto di trasferimento si identifica in un negozio traslativo di esecuzione, il quale trova il proprio fondamento causale nell’accordo fiduciario e nella obbligazione di dare che da esso origina”.
Avendo così la Corte asserito l’analogia tra il pactum fiduciae e il mandato senza rappresentanza, essa ricorda che per il primo istituto non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un atto meramente interno, e pertanto: “Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l’obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio … Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum.”
Dopo aver fissato tale principio, la Corte passa ad analizzare la rilevanza della dichiarazione successiva scritta con la quale il fiduciario, riconosciuta l’intestazione fiduciaria, si impegna a trasferire, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento del bene. In particolare la Corte ha sostenuto che: “la dichiarazione ricognitiva dell’interposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappresenta il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sarebbe un nudo patto. Infatti, una volta ammessa la validità del patto fiduciario immobiliare anche se stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è già destinatario di una obbligazione di ritrasferimento, e tale patto non scritto è il titolo che giustifica l’accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento su di lui gravante … La dichiarazione ricognitiva dell’intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., la cui funzione è quella di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, l’esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria.” Continua altresì la Corte: “Da tale dichiarazione non dipende la nascita dell’obbligo del fiduciario di ritrasferire l’immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell’effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall’onere di dimostrare il rapporto fondamentale.”
Le Sezioni Unite hanno ribadito, quindi, che: “In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l’obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorchè stipulato verbalmente; assume, piuttosto, l’onere di dare l’eventuale prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto.”
Conclusivamente, a risoluzione del contrasto di giurisprudenza sollevato con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
“Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare che s’innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario”;
“La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1988 c.c., un’astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria”.